Richiesta cambio di residenza


Che cosa e' e a che cosa serve: 

La residenza è il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora ovvero quel luogo nel quale l'individuo vive con una certa regolarità e nel quale ha l'intenzione di stabilire la propria abitazione. E' certificabile dal Comune. Il domicilio no.

Chi può presentarla: 

Tutte le persone che hanno cambiato la loro residenza.Per i cittadini comunitari e i cittadini stranieri non comunitari, consultare le relative pagine

Tempi: 

Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale ecc.). La mancanza accertata di un requisito comporta l'annullamento del procedimento con effetto retroattivo.Per consentire lo svolgimento dell'attività di accertamento è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle lettere. L'eventuale impossibilità di accedere all'abitazione potrebbe compromettere l'istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva.Per agevolare le verifiche relative alla residenza, il cittadino dovrà esibire copia del titolo che gli consente di disporre dell'alloggio (ad es. contratto di locazione o di comodato, atto di proprietà etc.).

Informazioni Utili: 

Dal 27 aprile 2022 con un semplice click è possibile richiedere sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il cambio di residenza da un comune italiano all'altro o – per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'Estero (Aire) – il rimpatrio dall'estero.

Nello specifico, grazie al nuovo servizio online, i cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe nazionale possono richiedere:

  • il cambio di residenza per il trasferimento da un Comune a un altro sul territorio nazionale o il rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
  • il cambio di abitazione nello stesso comune sul territorio nazionale

E’ sufficiente essere in possesso delle credenziali SPID oppure “entra con CIE” per autenticarsi e seguire le istruzioni.

Per maggiori informazioni e dettagli su come compilare correttamente la domanda di cambio di residenza, si rimanda alla pagina del sito comunale: Residenza – Iscrizione in anagrafe o cambi di abitazione – Comune di Sedriano

Il cambio di residenza con un clic: è possibile richiedere online il cambio di residenza da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero, direttamente dal portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Per collegarti, clicca sul pulsante

 

RICHIESTA CAMBIO RESIDENZA

 

Accedendo al portale dell’Anagrafe - nell’area riservata ai servizi al cittadino - con la propria identità digitale (Carta d'Identità Elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio. È possibile inviare una richiesta per:

  • nuova residenza, che riguarda il trasferimento in una nuova abitazione, anche dove sono già presenti persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi.
  • residenza in famiglia esistente, in un’abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei componenti della famiglia in cui si entra a far parte.

Dall’area riservata si può consultare, inoltre, lo stato di avanzamento della richiesta presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.

Coloro che risultano impossibilitati ad utilizzare la procedura online tramite il sito di ANPR, potranno presentare la dichiarazione di cambio di residenza potrà essere consegnata, previo APPUNTAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI, presso gli sportelli preposti.

La presentazione della pratica è subordinata alla compilazione del modulo ministeriale di  DICHIARAZIONE DI RESIDENZA.

Documentazione richiesta: 

Tutti coloro che intendono chiedere la residenza (Legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5) hanno l’obbligo di dichiarare, pena la nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell’alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc.), compilando la sezione predisposta nel modulo ministeriale della dichiarazione.

I cittadini italiani e stranieri devono allegare alla dichiarazione copia di un documento d’identità (carta di identità, patente o passaporto) di tutti i dichiaranti maggiorenni.

I cittadini extracomunitari devono allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell’Allegato A della modulistica ministeriale.

Nel caso in cui siano coinvolti nella dichiarazione di iscrizione anagrafica dall’estero cittadini appartenenti all’Unione Europea oltre ai documenti sopra indicati è obbligatorio presentare i documenti descritti nell’Allegato B della modulistica ministeriale.

 

Regolamento: 

Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, da parte dell'ufficiale d'anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.


CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI


Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).

Responsabile del Procedimento: 
Ufficiale d’Anagrafe
Ufficio di riferimento: 
Servizi Demografici ed Elettorale